IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  50  della  legge  19  febbraio 1992, n. 142, recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  89/227/CEE  del
Consiglio   del  21  marzo  1989  recante  modifica  delle  direttive
72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di  norme
sanitarie   e   di   polizia   sanitaria   che   devono  disciplinare
l'importazione di prodotti a base  di  carne  provenienti  dai  Paesi
terzi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1993;
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,   della   sanita',   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto  con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da
Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati  a  partire  dalle
carni  fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina,
suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni  di
cui  all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo
1992, n. 231.
  2. Il presente decreto non si applica:
   a) ai prodotti a base di carne  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera  c) contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro
consumo personale, purche' la  quantita'  trasportata  non  superi  1
chilogrammo per persona e con riserva che essi provengano da un Paese
terzo  o parte di esso, inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma
2, dal quale le importazioni non sono vietate ai sensi dell'art.  20,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992,
n. 231;
    b) ai prodotti a base di carne, diversi da  quelli  di  cui  alla
lettera  c)  che  formano  oggetto  di  piccole  spedizioni inviate a
privati,  purche'  si  tratti  di  importazioni  prive  di  qualsiasi
carattere   commerciale   e   purche'   la  quantita'  non  superi  1
chilogrammo;  tali  prodotti  devono  provenire  da  un  Paese  terzo
inserito nell'elenco di cui all'art. 5, dal quale le importazioni non
siano  vietate  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  2,  del decreto del
Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231;
   c) ai prodotti a  base  di  carne  sottoposti  ad  un  trattamento
termico  in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari
a 3,00, purche' la quantita' non superi 1 chilogrammo:
    1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al
loro consumo personale;
    2) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate  a  privati,
purche'  si  tratti  di  importazione  priva  di  qualsiasi carattere
commerciale;
   d)  ai  prodotti a base di carne destinati ad essere consumati dal
personale e dai passeggeri che  si  trovano  a  bordo  di  mezzi  che
effettuano trasporti internazionali.
 
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.