IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/227/CEE del Consiglio del 21 marzo 1989 recante modifica delle direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati a partire dalle carni fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231. 2. Il presente decreto non si applica: a) ai prodotti a base di carne diversi da quelli di cui alla lettera c) contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purche' la quantita' trasportata non superi 1 chilogrammo per persona e con riserva che essi provengano da un Paese terzo o parte di esso, inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, dal quale le importazioni non sono vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231; b) ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera c) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purche' la quantita' non superi 1 chilogrammo; tali prodotti devono provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5, dal quale le importazioni non siano vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231; c) ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purche' la quantita' non superi 1 chilogrammo: 1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale; 2) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazione priva di qualsiasi carattere commerciale; d) ai prodotti a base di carne destinati ad essere consumati dal personale e dai passeggeri che si trovano a bordo di mezzi che effettuano trasporti internazionali.
AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.